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Wind Tre dovrà rivedere le procedure, “ereditate” da H3G in seguito alla fusione aziendale, con le quali gestisce telefonate ed sms promozionali, al fine di interrompere i contatti commerciali indesiderati. Non potrà inoltre utilizzare, per finalità di marketing, i dati personali di quanti non abbiano espresso un libero e valido consenso per tale trattamento. Questa la decisione adottata dal Garante al termine delle ispezioni avviate muovendo dalle numerose segnalazioni di utenti che protestavano per il disturbo arrecato dalla rete commerciale della società [doc. web n. 8995285].

Una società di trasporto pubblico ferroviario  potrà dotare  di body cam (videocamere indossabili) gli addetti alla sicurezza e  i capitreno per contrastare e prevenire aggressioni furti e atti vandalici, in aumento negli ultimi anni. Ma dovrà adottare precise misure a tutela della riservatezza delle persone riprese [doc. web n. 8995107].

Il Garante ha vietato a una società che offre servizi di comparazione sul proprio sito web (mutui, assicurazioni, luce, gas, telefonia) il trattamento, per finalità di marketing e di vendita ad altre aziende, dei dati raccolti attraverso un pop up senza il necessario consenso degli utenti [doc. web n. 8995274]. L’intervento del Garante ha fatto seguito ad alcune segnalazioni, riguardanti - a seconda dei casi - comunicazioni promozionali indesiderate ricevute dalla stessa società per telefono o per email, oppure telefonate promozionali indesiderate, su utenze fisse e mobili, effettuate per conto di società dei settori energetico e delle telecomunicazioni.

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